Risoluzione Magistratura Onoraria – Plenum del 28 febbraio 2018

Si pubblica, per quanto di interesse, la comunicazione del Presidente della Ottava Commissione, che si occupa della Magistratura onoraria:

Di seguito e in allegato trasmetto la risoluzione approvata oggi, contenente la risposta ai primi quesiti formulati dagli uffici e dai consigli giudiziari in seguito alla entrata in vigore del decreto legislativo che ha attuato la riforma organica della magistratura onoraria.

In estrema sintesi ecco le principali risposte:

– le pratiche tabellari che coinvolgono anche i magistrati onorari restano di competenza del Consiglio Giudiziario in composizione ordinaria (o allargata) senza possibilità di partecipazione attiva alla formazione della volontà collegiale da parte dei rappresentanti della magistratura onoraria facenti parte della Sezione Autonoma; i singoli regolamenti possono prevedere forme di comunicazione delle pratiche o anche consentire la loro presenza alle sedute, ma senza diritto di voto o di partecipazione alla discussione;

– il ricorso all’istituto della supplenza del GOP è possibile esclusivamente in caso di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale già alla data attuale; tale limitazione in via transitoria non si applica tuttavia alla supplenza nei collegi, ragione per cui è ancora ammissibile la supplenza nei collegi anche in caso di scopertura di organico

– è possibile costituire l’ufficio per il processo presso le sezioni GIP-GUP;

– il regime previgente si applica ai GOT e VPO nominati prima del 15 agosto 2017, anche se la presa di possesso è stata successiva a tale data;

– con specifico riferimento al tema delle incompatibilità è stato chiarito che

1) la decorrenza delle incompatibilità è indicata dall’art. 5, comma 2, della circolare del 15  novembre 2017;

2) anche la mera domiciliazione costituisce attività forense e, quindi, ricade nei divieti della circolare

3) per i giudizi in Corte d’Appello, l’incompatibilità riguarda soltanto quelli scaturiti dal circondario in cui il magistrato onorario svolge la sua attività professionale;

4) l’incompatibilità sussiste anche per i giudizi che si radicano nel circondario dove il magistrato onorario svolge la sua attività in virtù di speciali disposizioni di legge.

Restano aperte alcune questioni che non possono essere risolte se non con intervento legislativo e perciò  la delibera formula espresso invito al Ministro della Giustizia ad adottare i provvedimenti del caso con riguardo, in particolare, alla retribuzione dei GOP per l’attività svolta all’interno dell’Ufficio per il processo e alla nota questione della delegabilità ai VPO degli affari civili.

Cordiali saluti a tutti.

Nicola Clivio”

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