Oltre alle spese di avvio della procedura, pari ad € 40,00 + IVA per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e ad € 80,00 + IVA per quelle di valore superiore.
TABELLA DELLE INDENNITÀ
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Valore della lite: |
Spesa (per ciascuna parte): |
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Fino a Euro 1.000: |
Euro 43,33 |
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Da Euro 1.001 |
A Euro 5.000: |
Euro 86,66 |
Da Euro 5.001 |
A Euro 10.000: |
Euro 160 |
Da Euro 10.001 |
A Euro 25.000: |
Euro 240 |
Da Euro 25.001 E valore indeterminato |
A Euro 50.000: |
Euro 400 |
Da Euro 50.001 |
A Euro 250.000: |
Euro 666,66 |
Da Euro 250.001 |
A Euro 500.000: |
Euro 1.000 |
Da Euro 500.001 |
A Euro 2.500.000: |
Euro 1.900 |
Da Euro 2.500.001 |
A Euro 5.000.000: |
Euro 2.600 |
Oltre Euro 5.000.000: |
Euro 4.600 |
MEDIAZIONE VOLONTARIA
Valore della lite: |
Spesa (per ciascuna parte): |
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Fino a Euro 1.000: |
Euro 65 |
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Da Euro 1.001 |
A Euro 5.000: |
Euro 130 |
Da Euro 5.001 |
A Euro 10.000: |
Euro 240 |
Da Euro 10.001 |
A Euro 25.000: |
Euro 360 |
Da Euro 25.001 E valore indeterminato |
A Euro 50.000: |
Euro 600 |
Da Euro 50.001 |
A Euro 250.000: |
Euro 1.000 |
Da Euro 250.001 |
A Euro 500.000: |
Euro 2.000 |
Da Euro 500.001 |
A Euro 2.500.000: |
Euro 3.800 |
Da Euro 2.500.001 |
A Euro 5.000.000: |
Euro 5.200 |
Oltre Euro 5.000.000: |
Euro 9.200 |
All'indennità, oltre all'IVA, deve aggiungersi, a carico della parte nel cui interesse sono state effettuate, il rimborso delle spese vive documentate (es. postali, copie allegati e documenti ecc.) - regolamento art. 10 comma 2.
L'indennità potrà essere aumentata o diminuita nei termini di legge secondo quanto previsto all'art. 10 del Regolamento dell'Organismo di Mediazione del quale segue un estratto.
Articolo 10 - indennità (estratto)
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00, oltre IVA, per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00, oltre IVA, per quelle di valore superiore, che deve essere versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento, o comunque prima del primo incontro. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. A tale somma deve aggiungersi, a carico della parte nel cui interesse sono state effettuate, il rimborso delle spese vive documentate (es. postali, copie allegati e documenti, ecc.).
3. (omissis)
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
- può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
- deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n° 28/10;
- nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1 bis e comma 2, del decreto legislativo n° 28/10, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
Gli aumenti delle indennità sopra previsti si cumulano tra loro.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è pari a € 40,00.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. (omissis)
8. (omissis)
9. (omissis)
10. (omissis)
11. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte; a tale fine essi presentano alla Segreteria dell’ODM una dichiarazione in tal senso, appositamente sottoscritta, sottoposta a verifica da parte di quest’ultima.
12. L’ODM può rideterminare l’ammontare delle indennità di mediazione praticate sulla base e nel rispetto di quelle fissate per legge, e la percentuale di riparto delle stesse con i Mediatori.
13. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero è disposta dal Giudice ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs n° 28/10, all’Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n° 115/2002 e successive modifiche. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l’ODM apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Il Mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la propria prestazione gratuitamente; nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il Mediatore riceve un compenso proporzionato alle sole indennità effettivamente percepite dall’ODM.