Decreto “sostegni” e contributi a fondo perduto per gli avvocati

Prot. n. 682/2021

Gentili Colleghi, 

come noto, il Governo ha emesso il d.l. n. 41/2021, cd. Decreto “Sostegni”, in vigore dal 23 marzo scorso.  

L’art. 1 riconosce ai soggetti titolari di partita i.v.a. – quindi, anche agli avvocati – un contributo a fondo perduto, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. 

L’importo dovuto è determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato (media mensile) rilevata: 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro; 50% per ricavi o compensi da 100.000 a 400.000 euro; 40% con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro; e così via. 

Dal 30 marzo e sino al 28 maggio sarà possibile presentare, esclusivamente online, richiesta per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto. 

A tale fine, allego: 

1) il decreto legge; 

2) il comunicato stampa emesso dall’Agenzia delle Entrate; 

3) l’opuscolo informativo sul contributo a fondo perduto predisposto dall’Agenzia delle Entrate; 

4) il provvedimento su “contenuto informativo, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto” emesso dall’Agenzia delle Entrate; 

5) il modulo per la presentazione dell’istanza; 

6) le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione dell’istanza; 

7) le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione dell’istanza. 

Con saluti cordiali 

il Commissario straordinario  

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli  

 

Reggio Emilia, 29 marzo 2021 

(Circolare n. 28/cs/2021) 

 

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