CNF: PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA per l’anno 2022

Si pubblicano le disposizioni del CNF in materia di formazione continua per l’anno 2022

1) l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;

2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;

3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;

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