Elenchi difensori d’ufficio

Cari Colleghi

Vi comunico che, a seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 6/2015, che ha riordinato la disciplina della difesa d’ufficio ai sensi dell’art. 16 della nuova legge ordinamentale forense, la regolamentazione di tale fondamentale istituto sarà a breve oggetto anche di un articolato di prossima approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine di Reggio Emilia.

Tra le principali novità, ritengo opportuno segnalare quella relativa alla modifica dei requisiti necessari per ottenere l’iscrizione nell’elenco nazionale (unico) dei difensori d’ufficio, predisposto ed aggiornato dal C.N.F. nonché quella che prevede l’onere, a carico del difensore d’ufficio che intende mantenere la propria iscrizione nell’elenco nazionale, di comprovare annualmente (entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’iscrizione), presso l’Ordine di appartenenza, la sussistenza dei requisiti, pena la cancellazione dall’elenco.

Preciso che, coloro che risultavano iscritti agli elenchi tenuti da ciascun C.O.A. alla data di entrata in vigore della nuova normativa (10 luglio 2015), sono stati inseriti ex lege nel nuovo elenco unico nazionale, ma anche per loro varrà l’obbligo di comprovare annualmente la sussistenza dei requisiti.

Allego, per una più completa informazione, il link del Regolamento sulle difese d’ufficio emesso dal C.N.F., in attuazione del nuovo assetto normativo.

Le domande d’inserimento nell’elenco unico nazionale devono essere presentate al Consiglio dell’Ordine, che deve poi trasmetterle al C.N.F. corredandole del proprio parere.

Al C.N.F., poi, è demandata l’individuazione, con delibera annuale, dei criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio: a tale proposito, vi allego sia la delibera del 22 maggio scorso, con la quale il C.N.F. ha dettato le modalità d’inserimento dei difensori d’ufficio nell’elenco unico nazionale, le modalità di tenuta di detto elenco da parte dello stesso C.N.F., le modalità di trasmissione delle domande d’inserimento e dell’allegato parere da parte del Consiglio dell’Ordine nonché la determinazione dei criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio, nonché la relazione illustrativa del Regolamento del C.N.F. e il prospetto riepilogativo predisposto dallo stesso C.N.F.

Mi preme, infine, portare alla vostra attenzione la novità della formazione degli elenchi distrettuali la cui istituzione è stata ritenuta indispensabile dal Consiglio Nazionale Forense, come indicato nella sopra riportata delibera.

Infatti, in attuazione della delibera del CNF del 22 maggio 2015, il Consiglio dell’Ordine di Bologna, in qualità di organismo distrettuale sede di Tribunale per i Minorenni e di Tribunale di Sorveglianza, ha l’onere di predisporre tre distinti elenchi di difensori d’ufficio per i nominati organi giurisdizionali, in particolare per: procedimenti relativi a minorenni liberi, procedimenti relativi a minorenni arrestati o detenuti e procedimenti di competenza del Tribunale di Sorveglianza.

In tale prospettiva, è pervenuta richiesta al nostro Consiglio affinché vengano comunicati al COA di Bologna i nominatavi di coloro, tra voi, che intendano assicurare la propria disponibilità ad essere inseriti in detti elenchi, tenendo presente i doveri che da tale inserimento discenderanno.

A tal fine, vi invito a far pervenire, entro e non oltre la data del 10 settembre prossimo, la disponibilità all’inserimento, per il trimestre ottobre-dicembre 2015, negli elenchi sopra specificati e tenuti dal COA distrettuale.

Con i migliori saluti.
Il Presidente

Avv. Franco Mazza

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