Formazione a distanza (FAD) – Interpretazione art. 12 comma 6° del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014

Il Consiglio dell’Ordine, in data 11 gennaio 2016, in merito all’interpretazione dell’art. 12 comma 6° del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 6 del 16 luglio 2014, così come modificato con delibera immediatamente esecutiva del Consiglio Nazionale Forense in data 30 luglio 2015, ha deliberato quanto segue:

I crediti formativi, conseguiti nel 2014 con modalità di formazione a distanza o e-learning, verranno considerati a tutti gli effetti come crediti formativi ordinari e non saranno conteggiati ai fini del superamento, a mente dell’art. 12 comma 6° Reg. CNF 16 luglio 2014 n. 6, del limite del 40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio 2014-2016.

Ne consegue che gli iscritti potranno conseguire, con le suddette modalità, 24 crediti formativi per gli anni 2015 e 2016.

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