Camera Arbitrale Forense

Reggio Emilia, 09.06.2016

A tutti gli iscritti all’ORDINE degli AVVOCATI di

REGGIO EMILIA

 

CAMERA ARBITRALE FORENSE

Care colleghe, Cari colleghi,

a seguito della presentazione della Camera Arbitrale Forense del 12 aprile u.s., definiti gli ultimi incombenti amministrativi ed operativi, è possibile ora ricevere da parte Vostra sia le richieste di iscrizione nell’Elenco degli arbitri, secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del Regolamento, sia le domande di arbitrato secondo quanto stabilito dall’articolo 9 del medesimo Regolamento.

Naturalmente i colleghi potranno consultare il sito dell’Ordine degli Avvocati  cliccando su “Camera Arbitrale” e scaricare tutta la documentazione necessaria.
Riteniamo possa essere gradita una semplificata enucleazione degli adempimenti necessari, sia per effettuare l’iscrizione nell’Elenco degli Arbitri  della Camera Arbitrale stessa, sia per adire la Camera Arbitrale, mediante il deposito della domanda e nomina dell’arbitro.

1) Per quanto attiene i presupposti per l’iscrizione dell’avvocato nell’Elenco degli Arbitri tenuto presso la Camera Arbitrale.

Si evidenzia, per chiarezza, che l’iscrizione effettiva nell’Elenco verrà valutata e deliberata dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense.

La domanda scaricabile dal sito dell’Ordine, dovrà essere inviata esclusivamente via PEC alla Segreteria della Camera Arbitrale Forense (inserire indirizzo di posta certificata) unitamente al curriculum vitae finalizzato alla assunzione della carica di Arbitro.

L’avvocato interessato dovrà indicare le materie, in cui ritiene di avere particolare competenza e/o specializzazione, oltre ad autocertificare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e degli ulteriori requisiti di cui all’articolo 2 del Regolamento dell’iscrizione nell’Elenco Arbitri.
Si precisa che, per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda, è sufficiente allegare, per il triennio 2014/2016, le nomine di Arbitro formalizzate o, in via alternativa, un’attestazione di avvenuta frequenza di un corso di formazione in materia arbitrale o l’attestazione di aver tenuto docenze in corsi di formazione sempre in materia arbitrale.
Le precedenti esperienze all’anno 2014 potranno essere indicate nel curriculum vitae, come sopra
L’ammissione o meno nell’Elenco sarà comunicata all’Avvocato dalla Segreteria della Camera Arbitrale Forense solo tramite PEC.

 

2) Per quanto attiene la domanda di arbitrato

 

La domanda di arbitrato, sempre scaricabile dal sito dell’Ordine, deve contenere gli elementi di cui all’articolo 9 del Regolamento della procedura della Camera Arbitrale.
A questo proposito vi sono alcune peculiarità che si ritiene necessario evidenziare:
a) domanda di arbitrato con invito a controparte di richiedere la designazione dell’arbitro unico.
In questa fattispecie l’avvocato redige la domanda di arbitrato con le motivazioni, in sintesi, in fatto e in diritto, delle ragioni del contenzioso, la clausola compromissoria o, nel caso, la convenzione arbitrale sottoscritta tra le parti, con la specificazione delle conclusioni, invitando controparte a costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni dal ricevimento della stessa domanda con la richiesta, a sua volta, di designazione dell’arbitro.
Una volta che controparte si è costituita, con memoria di risposta e medesima richiesta di designazione dell’arbitro unico, il ricorrente depositerà la domanda, unitamente all’istanza di nomina dell’arbitro unico. Non è necessario che controparte, avendo già aderito alla procedura ex articolo 10 con memoria di risposta, debba a sua volta presentare la medesima istanza di nomina. Nel caso in cui i procuratori lo ritengano opportuno, possono presentare istanza di nomina dell’arbitro unico, congiunta.

Il Consiglio Direttivo nomina l’arbitro, ove non sia stata convenuta, precedentemente, la nomina congiunta di un arbitro unico, scelto, tuttavia  in via esclusiva, nell’Elenco degli arbitri tenuto dalla Camera Arbitrale.

b) domanda di arbitrato con invito a controparte di richiedere la designazione di un Collegio  Arbitrale
In questa fattispecie, l’avvocato redige la domanda di arbitrato con le motivazioni, in sintesi, in fatto e in diritto, delle ragioni del contenzioso, la clausola compromissoria o, nel caso, la convenzione arbitrale sottoscritta tra le parti con la specificazione delle conclusioni, invitando controparte a costituirsi in giudizio nel termine dei 20 giorni dal ricevimento della stessa domanda,  con la richiesta, a sua volta, di designazione del Collegio Arbitrale.

Una volta che controparte si è costituita, il ricorrente depositerà la domanda, unitamente all’istanza di nomina del Collegio Arbitrale. Non è necessario che controparte, avendo già aderito alla procedura, ex articolo 10 con memoria di risposta, debba a sua volta presentare la medesima istanza di nomina. Nel caso in cui i procuratori  lo ritengano opportuno, possono presentare istanza di nomina congiunta.
Il Consiglio Direttivo nomina i tre componenti del Collegio Arbitrale.

c) domanda di arbitrato con nomina di parte del proprio arbitro e richiesta di designazione del Presidente del Collegio Arbitrale.

In questa fattispecie, l’avvocato redige la domanda di arbitrato con le motivazioni, in sintesi, in fatto e in diritto, delle ragioni del contenzioso, redige la clausola compromissoria o, nel caso, la convenzione arbitrale sottoscritta tra le parti, con la specificazione delle conclusioni, nomina il proprio arbitro, con richiesta di designazione del terzo arbitro (Presidente), invitando controparte a costituirsi in giudizio, nel termine di 20 giorni dal ricevimento della stessa domanda e con l’invito, a nominare, a sua volta, il proprio arbitro, con la richiesta altresì di designazione del terzo arbitro (Presidente), da parte del Consiglio Direttivo.
Una volta che controparte si è costituita, il ricorrente depositerà la domanda con la nomina del proprio arbitro, unitamente all’istanza di nomina del terzo arbitro (Presidente). Non è necessario che controparte, avendo già aderito alla procedura ex articolo 10 con memoria di risposta,  debba, a sua a volta, presentare la medesima istanza di nomina. Nel caso in cui i procuratori lo ritengano opportuno, possono presentare istanza di nomina congiunta.

il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Collegio Arbitrale.

Per quanto occorrer possa si precisa che, nel caso in cui il convenuto presenti anche domanda riconvenzionale, oltre alla dichiarazione di adesione alla procedura, dovrà attenersi a quanto stabilito dall’articolo 11,  punti 2 e 3.

Da ultimo, mi corre l’obbligo di fare presente ai Colleghi, interessati a presentare la propria candidatura quali Arbitri della Camera Arbitrale Forense o che abbiano intendimento di presentare domanda di arbitrato o che desiderino avere ulteriori e più precise delucidazioni e/o approfondimenti in merito ai “meccanismi iniziali” del radicamento della procedura arbitrale alla stregua del Regolamento, potranno farne specifica richiesta alla Segreteria della Camera Arbitrale Forense, esclusivamente via mail.

Il Consiglio Direttivo, in relazione alla quantità e qualità di richieste, si riserva di organizzare incontri mirati, di breve durata, nei quali verranno esaminate e ulteriormente illustrate  le problematiche e o i quesiti formulati,

 

Nella speranza che l’Avvocatura Reggiana colga positivamente l’iniziativa della Camera Arbitrale Forense e che detta iniziativa possa essere valorizzata nel massimo grado possibile, affinché si possano dare risposte celeri e di qualità alla clientela interessata, auguro a tutti voi buon lavoro.

Il Presidente

Avv. Franco Mazza

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