- I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare
- Il giudizio dinanzi al CNF ha natura devolutiva
- La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare Posted: 26 Jan 2016 03:17 AM PST La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento della attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravita` della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato. NOTA: Articoli correlati:1. Sanzione disciplinare e assenza di precedenti disciplinari 2. I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare 3. Sanzione disciplinare e assenza di precedenti comportamenti deontologicamente rilevanti |
Il giudizio dinanzi al CNF ha natura devolutiva Posted: 26 Jan 2016 01:17 AM PST Il giudizio dinanzi al CNF ha natura devolutiva, sicché l’ambito della cognizione riservata ad esso è delimitata dalle censure dedotte con il ricorso. NOTA: No related posts. |
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare Posted: 25 Jan 2016 11:05 PM PST Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 182 NOTA: Articoli correlati:1. L’efficacia, in sede disciplinare, della sentenza di patteggiamento |