A tutti gli iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio

A tutti gli iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio

Si rammenta a tutti i colleghi che sono già iscritti nell’elenco unico nazionale tenuto dal CNF e a coloro che intendono chiedere l’inserimento, che è stato attivato il gestionale (https://gdu.consiglionazionaleforense.it) da utilizzare esclusivamente per le domande di permanenza, iscrizione o cancellazione da detto elenco.

Per poter accedere al programma è necessario possedere una smart card o una chiavetta con firma digitale e servizi informatici.

Al fine di mettere a disposizione le informazioni necessarie per operare sul gestionale in questione e per sensibilizzare l’avvocatura sugli aspetti principali della riforma dell’istituto della difesa d’ufficio, il COA di Reggio Emilia ha organizzato un incontro sul tema i cui dettagli saranno a breve diffusi.

Ai difensori già inseriti che intendono presentare domanda di permanenza nell’elenco nazionale per il 2017, si rammenta che il 31.12.2016 è il termine perentorio indicato per la presentazione della relativa istanza per poter conservare l’iscrizione per il prossimo anno, senza la quale verrà effettuata la cancellazione dall’elenco.

L’istanza dovrà contenere la prova dell’esercizio continuativo dell’attività nel settore penale relativamente all’anno solare precedente consistente nella partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno 10 udienze (dibattimentali o camerali) escluse quelle di mero rinvio o quelle di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o aperto il dibattimento, con il limite di non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 co. 4 c.p.p. e non più di tre udienze davanti al G.d.P..

La partecipazione alle udienze dovrà essere attestata mediante autocertificazione contenente i seguenti dati:

  1. Numero di ruolo (RGNT, RG TRIB, RG GIP, ecc.)
  2. Autorità Giudiziaria
  3. Data dell’udienza
  4. Attività svolta in udienza
  5. Iniziali della parte assistita
  6. Veste nella quale è stato esercitato il patrocinio (difensore di fiducia, d’ufficio ex art. 97 co. 1 o 97 co. 4, sostituto processuale ex art. 102)

Per il solo anno in corso (tenuto conto che la normativa è entrata in vigore non in corrispondenza dell’inizio dell’anno solare 2015) nel novero delle 10 udienze da indicare potranno essere inserite anche udienze relative al 2016.

Tuttavia, poiché la domanda di permanenza dovrà essere ripresentata entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno, solo in relazione alla scadenza del 31.12.2017 sarà necessario evitare di indicare, nell’istanza da presentare entro tale data, udienze già inserite nella domanda di quest’anno.

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

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