Con riferimento all’oggetto, si pubblica la comunicazione della Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati:
“Roma, 30 giugno 2017
La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente, lo scorso 22 giugno, la proposta di legge in materia di “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti” (C3891).
In allegato si inviano il testo approvato e il relativo dossier.
Di seguito, una scheda con i punti salienti della legge.
Cordiali saluti,
On. Donatella Ferranti
Presidente Commissione Giustizia
Camera dei Deputati
SCHEDA/TUTELA AMMINISTRATORI LOCALI, IL PROVVEDIMENTO IN PILLOLE
Più tutele a sindaci, assessori e consiglieri locali. La Camera ha approvato in via definitiva le norme che ampliano la portata del delitto di minaccia o violenza a un corpo politico. Ecco, in sintesi, le principali novità.
Più tutele a singoli amministratori. Viene estesa ai singoli componenti l’attuale fattispecie che punisce, con la reclusione da uno a 7 anni, ogni violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. La formulazione allargata, in pratica, tutela i singoli amministratori locali in quanto tali, anche quando operano al di fuori dell’organismo collegiale. Nei confronti delle intimidazioni si procede d’ufficio e si può far ricorso alle intercettazioni. L’arresto in flagranza diventa obbligatorio ed è applicabile la custodia cautelare in carcere. La pena, inoltre, è aumentata fino a un terzo se la violenza o la minaccia sono commesse con armi, da più persone o persona a viso coperto, da associazioni segrete o in forma anonima.
Stop minacce interdittive. Rischia da uno a 7 anni anche chi minaccia o usa violenza per ottenere o impedire l’adozione di un provvedimento (anche legislativo) o a causa della sua adozione.
Aggravante da ritorsione. Scatta l’aggravante quando alcuni specifici delitti (lesioni, violenza privata, minaccia o danneggiamento) costituiscono atti intimidatori ritorsivi per un atto compiuto nell’adempimento del mandato o delle funzioni. In questo caso la pena aumenta da un terzo alla metà. L’aggravante non si applica però se a causare l’intimidazione è stato lo stesso amministratore eccedendo in modo arbitrario i limiti delle sue attribuzioni.
Atti intimidatori contro candidati. Intimidire un aspirante consigliere comunale costerà il carcere. Sarà punito infatti con la reclusione da 2 a 5 anni chi ostacola, con minacce o atti di violenza, la partecipazione di candidati alle elezioni comunali o regionali.
Monitoraggio minacce contro amministratori. Vengono definiti funzionamento e composizione dell’Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali che ha il compito di monitorare il fenomeno intimidatorio e promuovere iniziative di formazione e a favore della legalità. ”