«L’imprescindibile funzione sociale» dell’avvocato, la sua «stretta, strettissima correlazione» con «il diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione» prevalgono decisamente sulle norme in materia di concorrenza. Anzi, la pretesa di considerare il difensore come una «impresa» non è sostenibile alla luce dei principi costituzionali.
Sono alcuni dei punti fermi ribaditi, con una doppia sentenza, dal Tar del Lazio (le numeri 11477 e la 11487, pubblicate lo scorso 2 ottobre).