Si rammenta a tutti che “A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art. 16-bis d.l. 18.10.2012, n. 179).
IL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DEVE QUINDI ESSERE DEPOSITATO SOLO IN MODALITA’ TELEMATICA.
L’eventuale deposito “in cartaceo” del ricorso, ne comporterà il rigetto per inammissibilità.
Cordiali saluti
Il Consigliere Segretario
avv. Monica Ranellucci