Il contenuto dell’art. 76 DPR 115/2002 – Reddito di riferimento: è quello prodotto nell’anno solare precedente all’istanza – Ammissione provvisoria e controlli dell’Ag. Entrate – Revoca.
Il Consiglio, su indicazione della Commissione Patrocinio a spese dello Stato, ritiene utile portare a conoscenza degli iscritti una questione di interesse generale, relativa al requisito disciplinato dall’art. 76 del T.U. Spese di Giustizia: la revoca del beneficio con efficacia ex tunc.
La norma in questione, per la determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, utilizza l’espressione “ultima dichiarazione”, con la conseguenza che, quando le istanze vengono presentate prima della disponibilità del CUD (o attestazione equivalente) o dell’UNICO (o dichiarazione equivalente), il richiedente allega la dichiarazione relativa all’anno solare precedente a quello di riferimento (ad esempio: istanza di ammissione presentata nel 2015 con allegata la dichiarazione relativa all’anno 2013).
Sino ad ora la prassi del COA – che delibera sempre e comunque in via provvisoria – è stata quella di ammettere ugualmente il richiedente.
Tuttavia, poiché l’Ag. Entrate, al momento di verificare le condizioni per l’ammissione in via definitiva, fa riferimento esclusivamente al reddito prodotto nell’anno solare immediatamente precedente quello della richiesta, le ammissioni deliberate dal COA sulla base del criterio sopra citato sono state revocate.
Il Referente della Commissione Patrocinio a spese dello Stato ha poi avuto la conferma, da parte della Presidente Dott. Savastano, che il Tribunale intende l’operatività della revoca con efficacia ex tunc trattandosi di difetto originario del requisito.
Per queste ragioni, il Consiglio ritiene opportuno avvisare tutti gli iscritti delle conseguenze, in termini di mancata copertura dell’attività professionale espletata, in ipotesi come quella sopra delineata, suggerendo, per il caso in cui non vi sia urgenza, di attendere che il richiedente sia in grado di documentare il possesso dello specifico requisito.