Gentili Colleghi,
lo scorso 20.2.2015 è entrato in vigore il decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6 recante “Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247” sulla scorta del quale, lo scorso 22 maggio è stato approvato dal Consiglio nazionale forense il “Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio” entrato in vigore il 10 luglio u.s.
La nuova normativa ha modificato i requisiti sia per l'inserimento negli elenchi, sia per la permanenza negli stessi, oltre ad attribuire la competenza per la tenuta di detti elenchi al Consiglio Nazionale Forense.
L'iscrizione negli elenchi viene oggi deliberata dal CNF previo parere del Consiglio dell'Ordine circondariale al quale, quindi, dovranno continuare ad essere inviate le domande corredate della relativa documentazione.
Alla luce della nuova normativa le condizioni, che dovranno alternativamente sussistere, per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio sono le seguenti:
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partecipazione ad un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, della durata complessiva di almeno 90 ore, organizzato a livello distrettuale, circondariale o inter-distrettuale, unitamente o disgiuntamente, dai Consigli dell'ordine circondariali, dalle Camere penali territoriali e dall'Unione delle Camere Penali Italiane con superamento di esame finale.
A tal riguardo si precisa che ai sensi dell'art. 12 del regolamento del CNF coloro che abbiano frequentato corsi (ed ottenuto i relativi attestati) di durata inferiore alle 90 ore potranno chiedere l'iscrizione agli elenchi dei difensori d'ufficio a condizione che:
a) abbiano conseguito l'attestato negli ultimi tre anni (quindi non prima dell'11 luglio 2012, data di entrata in vigore del regolamento)
b) frequentino un corso formativo integrativo di almeno 30 ore (organizzato da uno dei soggetti abilitati sopra indicati) e superino, entro sei mesi dal completamento del percorso formativo, l'esame finale
c) la domanda di iscrizione sia presentata entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento (quindi non oltre l'11 luglio 2016).
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Iscrizione all'albo degli avvocati da almeno 5 anni e comprovata esperienza nella materia penale.
Ai sensi dell'art. 4 del regolamento CNF l'esperienza in materia penale deve essere dimostrata attraverso la produzione, all'atto della presentazione della domanda di inserimento negli elenchi, di documentazione attestante la partecipazione ad almeno dieci udienze penali.
Per il raggiungimento del numero di dieci udienze possono essere computate:
a) le udienze sia camerali sia dibattimentali
b) le udienze a cui l'avvocato abbia partecipato in qualità di sostituto processuale (non più di due, però, quale sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p.)
c) le udienze innanzi al Giudice di Pace (in numero non superiore a tre)
In nessun caso possono essere conteggiate le udienze di mero rinvio.
La partecipazione alle udienze deve essere dimostrata attraverso la produzione del relativo verbale.
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Conseguimento del titolo di specialista in diritto penale ai sensi dell'art. 9 l. 247/2012
Sono condizioni che devono sussistere in ogni caso per l'iscrizione:
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l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 l. 247/2012 nel triennio antecedente al momento della presentazione della domanda;
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l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.
Si rammenta che coloro che erano già iscritti, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo (20 febbraio 2015), agli elenchi dei difensori d'ufficio (lista alfabetica e di reperibilità) sono stati automaticamente iscritti nell'elenco nazionale tenuto dal CNF.
Questi colleghi, alla scadenza del termine di un anno, laddove intendessero rimanere iscritti nell'elenco, dovranno presentare idonea documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1 quater, d.lgs. 6/2015.
I requisiti per la permanenza sono i seguenti:
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non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
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aver adempiuto all'obbligo formativo di cui all'art. 11 l. 31 dicembre 2012 nel triennio antecedente;
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esercizio continuativo di attività nel settore penale;
Ai sensi dell'art. 5 del regolamento del CNF l'esercizio continuativo deve essere dimostrato attraverso la produzione di documentazione attestante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, ad almeno dieci udienze penali.
Per il raggiungimento del numero di dieci udienze possono essere computate:
a) le udienze sia camerali sia dibattimentali
b) le udienze a cui l'avvocato abbia partecipato in qualità di sostituto processuale (non più di due, però, quale sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p.)
c) le udienze innanzi al Giudice di Pace (in numero non superiore a tre)
In nessun caso possono essere conteggiate le udienze di mero rinvio.
La partecipazione alle udienze deve essere dimostrata attraverso la produzione del relativo verbale.
Tutti i colleghi (sia quelli che chiedano l'inserimento ex novo sia quelli che siano stati automaticamente inseriti in virtù della predetta norma transitoria) dovranno attestare, ai sensi dell'art. 6 del regolamento CNF, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di inserimento, il permanere dei requisiti.
Si precisa, infine, che sia le domande di iscrizione che le relazioni attestanti il permanere dei requisiti, con allegata la documentazione, devono essere presentate esclusivamente a mezzo pec al Consiglio dell'Ordine.
Cordiali saluti.
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE