Notifiche in proprio

Scarica qui il vademecum dell’Unione Triveneta per le notifiche in proprio.

Di seguito riportiamo il DM relativo ai tagli delle marche da apporre le relate di notifica eseguite in proprio

Decreto ministeriale 27 maggio 1994

Istituzione del registro cronologico ad uso degli avvocati e procuratori legali per notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali [2].
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante «Facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali agli avvocati e procuratori legali»;
Visto, in particolare, l’art. 8 della legge stessa che prevede che l’avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia;
Visto l’art. 10 della stessa legge che prevede che agli atti notificati a cura dell’avvocato o del procuratore legale deve essere apposta apposita marca il cui modello ed importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia;
Visto l’art. 12 della legge medesima che dispone che il decreto di cui sopra deve essere emanato entro novanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1994;
Ritenuto che la predisposizione dell’apposita marca deve essere concordata con il Ministero delle finanze nonché con l’Istituto Poligrafico dello Stato e con la Zecca di Stato e che l’esiguità del termine non consente l’espletamento di tale procedura, già avviata;
Ritenuto che in via del tutto transitoria può essere autorizzato l’uso di marche in commercio, nella misura precisata dall’art. 2 del presente decreto;
Visto il parere del Consiglio nazionale forense;
Decreta:

  1. È istituito per l’avvocato o il procuratore legale che intende procedere alla notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali un registro cronologico conforme al modello allegato al presente decreto; il registro può essere composto da moduli continui vidimati uso computer, conformi al modello approvato.
  2. Agli atti notificati, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, devono essere apposte una o più marche da bollo di importo:
    • di L. 5.000 per gli atti aventi fino a due destinatari;
    • di L. 15.000 per gli atti aventi da tre a sei destinatari;
    • di L. 24.000 per gli atti aventi più di sei destinatari.Le marche da bollo apposte agli atti di cui sopra devono essere annullate, prima dell’uso, nei modi previsti dall’art. 12 del decreto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.
Ultimo aggiornamento il 15 Novembre, 2022 alle 16:31