Conciliazione tra avvocati e clienti
Ai sensi dell’art. 13 della L. n. 247/2012 in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell’Ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione.
Ricevuta la domanda, il Consiglio dell’Ordine convoca dinnanzi a sè l’avvocato e il cliente per esperire il tentativo di conciliazione. Dell’esito viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti presenti.
In mancanza di accordo il Consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.
Il parere di congruità viene rilasciato esclusivamente all’avvocato, non al cittadino.
Modulistica
Richiesta tentativo di conciliazione per il cittadino
Modalità di presentazione
La richiesta può essere depositata:
- a mani presso la segreteria
- a mezzo il servizio postale all’indirizzo:
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
Via Paterlini 1
42124 REGGIO EMILIA - A mezzo PEC: ord.reggioemilia@cert.legalmail.it