MODALITA' DI DEPOSITO DAL 1 GENNAIO 2023
Il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Reggio Emilia, nell'ottica della progressiva digitalizzazione dei documenti cartacei prevista per le pubbliche amministrazioni, comunica che a partire dal 1 gennaio 2023 le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovranno essere depositate esclusivamente con modalità telematica, attraverso la piattaforma Riconosco, precisamente alla voce: "Servizi Telematici, Gratuito Patrocinio" una volta effettuato l'accesso alla piattaforma con le credenziali in vostro possesso.
Il nuovo sistema telematico è completamente automatizzato e consentirà di depositare, monitorare ed integrare le istanze, nonché ricevere il deliberato, direttamente in studio.
Allo scopo di consentire la massima divulgazione e ogni utile informazione ai Colleghi/e, si pubblica una Guida sintetica al deposito telematico dell’istanza e guida utile al reset della credenziale di accesso, qualora necessario:
GUIDA PER IL DEPOSITO DI UN' ISTANZA
MODULISTICA
CIVILE, AMMINISTRATIVO e TRIBUTARIO
- Modulo istanza gratuito patrocinio civile : viene generato automaticamente dalla piattaforma
- Promemoria documenti da allegare alla domanda PDF
- Autocertificazione relativa al reddito per tutti i componenti maggiorenni da allegare all'istanza [PDF]
- Redditi da considerare al fine dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato PDF
- Informazioni sul diritto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile PDF
- PER IL CITTADINO STRANIERO: Richiesta attestazione consolare relativa al reddito presso il Paese di origine PDF
AMMINISTRATIVO
Patrocinio a spese dello Stato innanzi al Giudice Amministrativo
PENALE
- Istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia penale [DOC]
- Autocertificazione relativa al reddito da allegare all'istanza [DOC - PDF - ODT]
- Modalità di presentazione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia penale [DOC - PDF - ODT]
- Istanza per la liquidazione dell'onorario al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato [DOC - PDF - ODT]
ELENCO UNICO AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
CLICCA QUI PER VERIFICARE L'ISCRIZIONE ALLE LISTE DI UN AVVOCATO
ELENCHI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (DIVISI PER MATERIE)
- Diritti reali, comunione, condominio e locazione PDF
- Diritto agrario PDF
- Diritto amministrativo PDF
- Diritto civile PDF
- Diritto commerciale PDF
- Diritto del lavoro e del pubblico impiego PDF
- Diritto dell'immigrazione PDF
- Diritto delle assicurazioni PDF
- Diritto di famiglia, successioni e donazioni PDF
- Diritto fallimentare e procedure concorsuali PDF
- Diritto industriale, commerciale e societario PDF
- Diritto penale PDF
- Diritto tributario PDF
TRIBUNALE PER I MINORENNI: liquidazione onorari dei difensori d'ufficio di imputati minorenni ammessi al patrocinio a spese dello Stato
- Comunicazione del Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna [DOC - PDF - ODT]
- Istanza di liquidazione compensi spettanti al difensore di fiducia in seguito ad ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia penale [DOC - PDF - ODT]
- Istanza di liquidazione compensi per difese d'ufficio [DOC - PDF - ODT]
- Istanza di liquidazione compensi spettanti al difensore di fiducia in seguito ad ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile [DOC - PDF - ODT]
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Estratto D.P.R. N. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) [ PDF ]
PRONTUARIO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (deliberato dal Consiglio dell'Ordine in data 29.11.2010)
GRATUITO PATROCINIO (ulteriori linee guida)
PREMESSE: le istanze di gratuito patrocinio che il Consiglio dell’Ordine ammette IN VIA PROVVISORIA, sono solo quelle relative alle cause civili e non quelle relative ai processi penali.
1) NOME DELL’AVVOCATO NELL’ISTANZA DI GRATUITO PATROCINIO: Il Consiglio con delibera in data 22 novembre 2010 ha chiarito ogni dubbio in merito, dichiarando che nulla osta all’ammissione del gratuito patrocinio all’avente diritto (cioè il privato in possesso di tutti requisiti previsti dalla legge), anche in assenza di un avvocato già individuato. Il privato che ha tutti i requisiti di legge ha diritto di depositare istanza di gratuito patrocinio e di essere ammesso in via provvisoria, anche in assenza della indicazione di un legale (che dovrà comunque essere scelto, anche successivamente, tra quelli iscritti nelle liste del gratuito patrocinio).
2) NUMERO DI R.G. QUANDO LA CAUSA E’ PENDENTE. Si richiede il numero di R.G., quando la causa è pendente, al fine di verificare l’effettiva pendenza del giudizio che si assume instaurato nell’istanza.
3) AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AI REDDITI PERCEPITI E ALTRE DICHIARAZIONI. La commissione ritiene sufficiente l’autocertficazione MA PUO’ SEMPRE RISERVARSI IL DIRITTO DI CHIEDERE CHIARIMENTI AGLI ISTANTI (a maggior ragione, quando vi siano delle correzioni nella dichiarazione di autocertificazione che non consentono la necessaria chiarezza).
4) PER IL CITTADINO STRANIERO: Autocertificazione relativa al reddito presso il Paese di origine
5) CUMULO DEI REDDITI NELLE SEPARAZIONI E NEI DIVORZI: ogni coniuge – sia che si tratti di separazione consensuale o giudiziale o divorzio congiunto o contenzioso - DEVE PRESENTARE SEPARATAMENTE LA PROPRIA ISTANZA DI GRATUITO PATROCINIO (anche nel caso in cui il legale sia il medesimo, per separazione consensuale o divorzio congiunto), e per QUESTO MOTIVO I REDDITI DEI CONIUGI SEPARANDI E DIVORZIANDI NON SI CUMULANO MAI (se ogni coniuge percepisce un reddito IMPONIBILE inferiore a € 11.734,93, avrà diritto a presentare la propria istanza di gratuito patrocinio, se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge). E’ COMUNQUE SEMPRE OPPORTUNO SPECIFICARE NELL’ISTANZA nome e cognome della CONTROPARTE (non è necessario specificare il legale di controparte). Ovviamente si cumulano i redditi quando, ad esempio, il divorziando viva con altro compagno nello stesso stato di famiglia.
6) RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DELL’ISTANZA: la commissione, per evidenti ragioni organizzative di speditezza delle istanze richiede che eventuali richieste di integrazioni vengano effettuate dalle impiegate dell’Ordine che sono costantemente a contatto con tutti i membri della commissione, con i colleghi ed anche con gli istanti, che – more solito - si rivolgono personalmente alla segreteria del Consiglio dell’Ordine, per avere chiarimenti.
7) SE LA PROPRIETA’ DELLA SOLA CASA DI ABITAZIONE OSTA ALL’AMMISSIBILITA’ DEL GRATUITO PATROCINIO: la proprietà della sola casa di abitazione ( o di parte di essa), qualora non vi siano redditi (o comunque redditi annuali inferiori ad € 11.734,93 reddito imponibile) DI PER SE’ NON E’ DI OSTACOLO ALLA CONCESSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO (ricordiamo che la sola proprietà della casa di abitazione senza ulteriori redditi, esime il proprietario anche dalla dichiarazione dei redditi, nel qual caso basterebbe una autocertificazione di non avere altri redditi, per avere – sotto il profilo economico – il diritto ad essere ammessi al gratuito patrocinio).
8) UN SOGGETTO ABILITATO AL GRATUITO PATROCINIO HA DIRITO DI FARSI ASSISTERE DA QUALUNQUE AVVOCATO ISCRITTO A QUALUNQUE ORDINE IN ITALIA E PURCHE’ ISCRITTO ALLE LISTE DEL GRATUITO PATROCINIO.
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRATUITO PATROCINIO
Si comunica quanto deliberato dal Consiglio dell’Ordine, in data 24 maggio 2010, in tema di gratuito patrocinio, come suggerito dalla apposita Commissione alla luce della recente giurisprudenza in materia:
1) la competenza per l'ammissione in via provvisoria è del COA presso il Giudice competente.
Pertanto, anche in considerazione di quanto comunicatoci per vie brevi dalla Corte di Bologna, per accedere al gratuito patrocinio avanti la Corte di Bologna o il Tribunale dei Minorenni sarà necessario depositare la domanda presso il Consiglio dell’Ordine di Bologna.
2) i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia, dovranno certificare sia il reddito prodotto in Italia sia il reddito eventualmente prodotto nel paese di origine, tramite il deposito di certificazione consolare ( come previsto dalla Legge).
Nell'ipotesi in cui il cittadino extra comunitario non possa, per motivi oggettivi, procurarsi tale certificazione, dovrà allegare autocertificazione nella quale dichiara di non produrre reddito nei suo paese. La sussistenza dei motivi oggettivi, di ostacolo al rilascio di certificazione consolare, verrà valutata di volta in volta dalla Commissione Gratuito Patrocinio.
3) le persone in stato di disoccupazione dovranno autocertificare di trovarsi in tale stato specificandone la data di inizio e che la disoccupazione sussiste ancora al momento della domanda.
4) la domanda di gratuito patrocinio non potrà essere presentata per attività stragiudiziale.
Tale interpretazione restrittiva risponde a quanto previsto dalla legge ed è stata confermata dalla giurisprudenza di merito.
5) In linea di principio l'Ordine può ritenere valida l'autocertificazione sui redditi rilasciata dall'istante, purché tale autocertificazione contenga gli avvertimenti di legge circa le dichiarazioni mendaci. li Consiglio potrà, comunque, sempre chiedere documenti supplementari nei casi dubbi o quando vi sia incertezza.
LIQUIDAZIONE AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO