Legge di Stabilità Pubblicata in gazzetta ufficiale – Aumenta la c.d. marca di iscrizione a ruolo da € 8,00 ad € 27,00

è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge di stabilità 2014 (Legge 27.12.2013 n° 147 , G.U. 27.12.2013) che, tra le tante novità modifica l'art. 30 del DPR n.115/2002 sulle Spese di Giustizia (rubricato Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile).
Di seguito alleghiamo il testo del comma 606 dell'unico articolo della legge di stabilità.

606. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»;

b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente:

«Art. 106-bis. (L) — (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato). — 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».

Oltre a tale variazione alleghiamo altre novità di interesse per gli iscritti

598. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola: «determinato» sono inserite le seguenti: «, per ciascun atto impugnato anche in appello,»;

b) all'articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo»;

c) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico».

599. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

 

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