Data l’importanza dell’argomento, si ritiene utile diffondere il vademecum predisposto dal MEF per poter operare la compensazione dei crediti derivanti dal patrocinio a spese dello Stato.
E’ doveroso, però, segnalare come, per interpretazione del Ministero della Giustizia (Circ. 3.10.2016 n. 0176638.0 che pure si allega), tale procedimento non sarebbe attuabile per gli studi associati, tanto che le istruzioni dell’allegato vademecum sono indirizzate solo all’Avvocato individualmente inteso.
Tale limitazione appare non condivisibile: per gli studi associati la compensabilità dovrebbe essere solo parziale ma non esclusa del tutto.
Infatti, sul presupposto (in ordine al quale nessuno può nutrire dubbi, trattandosi di una cessione di credito) che, per poter far operare il meccanismo della compensazione, vi debba necessariamente essere coincidenza tra il titolare del credito e il soggetto onerato dei tributi, non si più ignorare come la fattura per l’assistenza in patrocinio a spese dello Stato, ancorché l’attività sia stata prestata dal singolo professionista componente l’associazione, venga emessa dallo studio associato che è lo stesso soggetto sul quale gravano sia il dovere di versare l’IVA sia il dovere di versare i contributi; mentre sul singolo associato grava solo l’onere di versare l’IRPEF.
Alla luce di ciò, mentre si esclude che il singolo professionista possa utilizzare la fattura emessa da un soggetto diverso (lo studio associato) per compensare i propri “debiti” con lo Stato (in quanto trattasi, come già detto, di cessione del credito e non si può cedere un credito altrui), gli studi associati, in quanto soggetti che emettono la fattura, dovranno poter utilizzare tali crediti per la compensazione degli oneri su di loro gravanti, ossia IVA e contributi.
Parrebbe che chi ha predisposto il parere si sia fissato al mero dato letterale, dal momento che l’art.1 del regolamento attuativo del luglio scorso usa il termine di “avvocato”, ancorché nel resto del testo ci si riferisca a chi può operare la compensazione con il termine di “soggetto/creditore”. Sembrerebbe davvero una svista redazionale quella in cui è incappato l’estensore del regolamento all’art. 1, tenuto conto del fatto che il co. 778 della legge di stabilità parla in realtà di “soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato”: premesso che varrebbe forse la pena di far sapere all’autore del comma che i termini da lui utilizzati sono ormai obsoleti, grazie al famigerato Decreto Bersani del febbraio 2012, ciò che rileva è che la legge (ossia il co. 778 della legge di stabilità 2016) non pone limitazioni o distinzioni tra soggetti “singoli” e soggetti per così dire “compositi”.
E’ evidente che l’interpretazione restrittiva, con esclusione totale per gli studi associati della possibilità di portare in compensazione i propri crediti nei confronti delle Stato, ovviamente nei termini sopra esposti, creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento.
Anche il COA di Reggio Emilia, al pari di altri, solleciterà un intervento da parte della CNF per cercare risolvere l’impasse.