Negoziazione assistita: deposito copia al COA competente

           Il nuovo istituto della negoziazione assistita (facoltativa ed obbligatoria) ha trovato ingresso nel nostro ordinamento con   D.L. 132/2014 del 12/09/2014, convertito in L. n. 162/2014 del 10/11/2014, la negoziazione assistita obbligatoria ha acquistato piena efficacia a partire dal 9 febbraio 2015 (decorsi i 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione).

Con comunicazione datata 10 febbraio 2015  il CNF ha iniziato a richiedere ai COA notizie per la raccolta dei primi dati sull’applicazione della negoziazione assistita da fornire al Ministero di Grazia e Giustizia – Ufficio Statistica.

         L’art. 11 co. 1, della norma in parola, prevede che i difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti, a seguito della convenzione, siano tenuti  a trasmetter copia della negoziazione al Consiglio dell’Ordine Compente (del luogo ove l’accordo è stato raggiunto o del Consiglio dell’Ordine Circondariale presso cui è iscritto uno degli avvocati).

          Il COA competente provvederà a trasmettere i dati al CNF che, a sua volta, trasmetterà i dati al Ministero di Grazie a Giustizia.

          La Segreteria del COA di Reggio Emilia riceverà gli accordi di negoziazione assistita intervenuti tra le parti, che gli avvocati  dovranno depositare, svolgendo gli adempimenti di cui sopra.

           Cordiali saluti.

 

Reggio Emilia, 18 feb. 2015

 Il Consigliere Segretario

 Avv. Raffaella Pellini

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