Nulla la notifica in proprio via PEC effettuata prima del 15 maggio 2014 – Il Quotidiano Giuridico

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Nulla la notifica in proprio via PEC effettuata prima del 15 maggio 2014 – Il Quotidiano Giuridico

La concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma dell’art. 3-bis della 1. n. 53/1994 si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014, data di efficacia delle norme regolamentari cui allude il comma 1 della norma. Una notificazione eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3 -bis anteriormente alla data del 15 maggio 2014 si deve, dunque, reputare nulla e tale da giustificare, in mancanza di costituzione del convenuto, un ordine di rinnovo della notificazione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con ordinanza del 9 luglio 2015 n. 14368.
L’ordinanza in oggetto trae origine dal ricorso per regolamento di competenza proposto avverso la sentenza del 14 aprile 2014, con cui il Tribunale di Terni, declinava la competenza dell’ a.g.o. a beneficio di quella degli arbitri, in forza di una clausola compromissoria prevista dall’art. 23 del contratto di appalto, dichiarando la nullità dell’opposto decreto e fissando termine per la riassunzione davanti al “collegio arbitrale”.
Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., veniva fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione all’avvocato del ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Il Pubblico Ministero concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, adducendo che nella specie la clausola arbitrale doveva considerarsi irrituale con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza ciò alla stregua di Cass. n. 21689 del 2012.
Il Collegio, preliminarmente, riteneva necessario domandarsi se l’istanza di regolamento di competenza fosse stata notificata ritualmente dalla parte ricorrente alla parte intimata, trattandosi di notifica in proprio, effettuata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994 n. 53 tramite posta elettronica certificata.
La Suprema Corte evidenziava che la notifica era stata eseguita dal ricorrente in data 14 maggio 2014 e concludeva affermando (erroneamente) il seguente principio di diritto:
“La concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma dell’art. 3-bis della 1. n. 53 del 1994 (introdotta dall’art. 16-quater del d.l. n. 169 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L n. 221 del 2012 ed introdotto nel detto d.l. dall’art. 1, comma 19, della 1. n. 228 del 2012) si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014, data di efficacia delle norme regolamentari cui allude il comma 1 della norma (norme introdotte con il provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, recante le “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”). Una notificazione eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3 -bis anteriormente alla data del 15 maggio 2014 si doveva, dunque, reputare nulla e tale da giustificare, in mancanza di costituzione del convenuto, un ordine di rinnovo della notificazione”.
La Suprema Corte ritiene quindi che:
1) la possibilità degli avvocati di notificare in proprio tramite posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 3 bis della 1. n. 53 del 1994, introdotto dall’art. 16-quater del decreto legge n. 169 del 2012, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 221 del 2012 ed introdotto nel detto decreto legge dall’art. 1, comma 19, della Legge n. 228 del 2012) si sarebbe verificata solo dal 15 maggio 2014 con l’entrata in vigore delle specifiche tecniche introdotte con il provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
2) le notifiche tramite posta elettronica certificata eseguite prima del 15 maggio 2014 devono ritenersi nulle e, come nel caso di specie, ove alle stesse segua la mancata costituzione del convenuto, dovrà ordinarsi il rinnovo della notificazione.
La decisione della Suprema Corte, nell’affermare un principio pericolosissimo quale quello di ritenere nulle tutte le notifiche tramite PEC L. 53/94 effettuate prima del 15 maggio 2014, non è assolutamente condivisibile e la stessa è da ritenersi errata per i motivi di seguito spiegati.
E’ opportuno, preliminarmente, ricostruire il frastagliato quadro normativo di riferimento che, relativamente alla possibilità di notificare tramite PEC ex L. 53/94, può essere così riepilogato:
– decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 (regole tecniche “PCT”) articolo 18: “notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”;
– legge n. 183/11: l’art. 25, comma 3, modifica la L. 53/94 introducendo la posta elettronica certificata come ulteriore mezzo per effettuare la notifica in proprio;
– decreto legge 179/12 convertito con la legge 221/12: gli articoli 16 ter e 16 quater (introdotti dall’articolo 1, comma 19, della legge 228/12) indicano i requisiti e il procedimento da seguire per notificare in proprio tramite PEC;
– legge 228/12: introduce, con l’articolo 1 comma 19, nella legge 221/12 gli articoli 16 ter e 16 quater e dispone che le modifiche apportate alla legge 53/94 entreranno in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Giustizia di modifica delle regole tecniche (art. 18) del decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44;
– decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48: regolamento recante modifiche all’art.18 del DM n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione emanate in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
– specifiche tecniche 16 aprile 2014, previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2014, entrate in vigore il 15 maggio 2014, con le quali si consentiva il deposito telematico degli atti notificati ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 bis della legge 53/94;
-decreto legge 90/14 e legge di conversione n. 114/14: vengono apportate ulteriori e significative modifiche alla L. 53/94;
– decreto legge 83/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2015.
Sono ben otto i provvedimenti che, dal 2011 ad oggi, hanno interessato la legge 53/94 con ciò dimostrandosi, ancora una volta, la pesante e pericolosa stratificazione / frammentazione normativa cui fa seguito la difficile e complicata interpretazione.
La legge 21 gennaio 1994 n. 53 con la quale veniva riconosciuta agli avvocati la possibilità di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali, è stata infatti modificata prima con la legge n. 183/2011, e poi dall’art. 1 comma 19 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) che ha modificato il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. In particolare, veniva introdotto il nuovo art. 16-quater che, come anticipato, modificava la legge 21 gennaio 1994, n. 53 (“facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”).
La citata modifica normativa introduceva significative e importanti novità circa le modalità attraverso le quali gli avvocati avrebbero potuto notificare “in proprio” gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali.
Le modifiche introdotte però, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 quater comma 3 avrebbero acquisito efficacia solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dal comma 2 dell’art. 16 quater con il quale dovevano essere modificate le regole tecniche (non le specifiche tecniche) previste dal DM 44/2011.
Il decreto del Ministro della Giustizia, previsto dal comma 2 dell’art. 16 quater, è il DM 3 APRILE 2013 n. 48, pubblicato nella gazzetta ufficiale il 9 maggio 2013 ed entrato in vigore il 24 maggio 2013 (che ha modificato l’art. 18 del DM 48/11 indicando espressamente tutte le modalità attraverso le quali effettuare notificazioni in proprio tramite PEC) e non, come erroneamente asserito dalla Corte di Cassazione, il provvedimento del 16 aprile 2014 con il quale sono state rilasciate le specifiche tecniche (non le regole tecniche), pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2014 ed entrate in vigore il 15 maggio 2014 che hanno sostituito quelle del 18 luglio 2011.
Non sfuggirà poi che, nell’ordinanza in esame, la Suprema Corte non cita e non fa riferimento alcuno al DM 48/13, dimenticando altresì che l’art. 18 del DM 48/11 è stato modificato proprio dal DM 48/13 nel quale è chiaro ed inequivocabile che lo stesso venga emanato anche “Visto l’art.16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179,convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228” con ciò non essendovi, quindi, dubbi che il decreto indicato dall’art.16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 fosse proprio il DM 48/13 (con il quale venivano modificate le regole tecniche) e non, come indicato erroneamente dalla Suprema Corte, il provvedimento del 16 aprile 2014 (con il quale venivano modificate le specifiche tecniche precedentemente emanate nel luglio 2011).
La Corte di Cassazione, per sostenere la fondatezza dell’ordinanza, esamina il comma 1 dell’art. 18 del DM 44/11 e considerando che, nell’ultima parte dello stesso, è presente il richiamo alle “specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34” afferma che “Come emerge dal comma 1 nella norma si rinviava, però, alle specifiche tecniche di cui all’art. 34.” e subordina possibilità di avvalersi della PEC per notificare in proprio ex L. 53/94 solo dopo l’emanazione e l’entrata in vigore delle citate specifiche tecniche.
In realtà appare, anche in questo caso, assolutamente chiaro ed evidente che il richiamo contenuto dal comma 1 dell’art. 18 del DM 44/11 alle specifiche tecniche dell’art. 34 non è rivolto, in particolare, “… alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell’articolo 3 – bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53…” ma agli allegati e quindi ai “…documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.” e, a tal proposito non è possibile non rilevare e non considerare come le specifiche tecniche dell’art. 34 del luglio 2011, già contenevano le disposizioni relative ai formati consentiti se è vero come è vero che le stesse erano comprese negli art. 12 (Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico) e 13 (Formato dei documenti informatici allegati); ma vi è di più: le nuove specifiche tecniche dell’aprile 2014, ai medesimi articoli 12 e 13, recepiscono quasi integralmente i contenuti già esistenti nelle specifiche tecniche del luglio 2011 (innovando non per le modalità della notifica ma solo per la possibilità, ad esempio, di depositare le ricevute sotto forma di file .eml o .msg o di consentire, in generale, l’utilizzo anche della firma PAdES BES) e ciò conferma che le specifiche tecniche del luglio 2011 erano idonee e sufficienti ad assistere e disciplinare il nuovo art. 18 del DM 44/11 come modificato dal DM 48/13 considerando altresì che, finanche, l’art. 19 bis delle nuove specifiche tecniche (aprile 2014) altro non fa che confermare il contenuto delle specifiche precedenti.
E’ di tutta evidenza che:
1) il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (“La concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma dell’art. 3-bis della 1. n. 53 del 1994, introdotta dall’art. 16-quater … si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014 … con il provvedimento 16 aprile 2014…) poggia su presupposti normativi erronei avendo il Collegio sbagliato nel ritenere che il decreto emanato in ossequio a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 16 quater fosse il provvedimento del 16 aprile 2014 (entrato in vigore il 15 maggio 2014) e non il DM 48/13 entrato in vigore il 24 maggio 2013;
2) la Corte di Cassazione ha “confuso”, quindi, tra regole tecniche e specifiche tecniche e,
3) ha totalmente ignorato l’esistenza normativa del DM 48/13, entrato in vigore il 24 maggio 2013, quale decreto emanato in ossequio a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 16 quater legge 228/12.
La notifica, oggetto dell’ordinanza n. 14368/2015 emanata dalla Sezione 6 della Corte di Cassazione, essendo stata effettuata il 14 maggio 2014 doveva, quindi, essere dichiarata rituale, perfettamente valida ed efficace considerando che il DM 48/2013 che modificava l’art. 18 delle regole tecniche del DM 44/11 era già entrato in vigore alla data del 24 maggio 2013, così come richiesto dall’art. 16 quater legge 228/12.
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