Pandemia e obblighi di formazione continua

Prot. Ordine Avvocati n. 753/2021

Gentili Colleghi,

la situazione emergenziale che stiamo attraversando ha comportato anche alcuni aggiustamenti degli obblighi di formazione continua.

Accludo le seguenti delibere assunte dal Consiglio Nazionale Forense al fine di rimodulare la misura degli obblighi formativi negli anni 2020 e 2021:

1) la delibera 168 del 20 marzo 2020, con la quale è stato stabilito che:

a) l’anno 2020 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo;

b) nell’anno 2020 ciascun iscritto doveva adempiere l’obbligo formativo mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui due nelle materie obbligatorie di deontologia, ordinamento e previdenza forensi;

c) tutti i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 potevano essere conseguiti in modalità online;

d) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 potranno essere integralmente compensabili, per quantità e per materie, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo;

2) la delibera 310 del 18 dicembre 2020, con la quale è stato stabilito che:

a) anche l’anno 2021 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo;

b) nell’anno 2021 ciascun iscritto avrà adempiuto l’obbligo formativo mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di deontologia, ordinamento e previdenza forensi;

c) tutti i crediti formativi da acquisire nell’anno 2021 potranno essere conseguiti in modalità online;

d) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti dalla delibera 168 del 20 marzo 2020 (e residuati rispetto alla compensazione operata ai sensi del punto d) della citata delibera) potranno essere imputati all’obbligo formativo per l’anno 2021 sino a copertura integrale dei crediti minimi previsti per tale anno.

Per effetto di tali delibere, essendo stati stralciati gli anni 2020 e 2021 dal triennio formativo, nel sistema “Riconosco” sono stati rimodulati i periodi formativi come nella tabella allegata.

Allo stato, ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, verrà pertanto richiesto il conseguimento dei minimi annuali per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, per poi riprendere a conteggiare su base triennale dal triennio 2022-2024.

Segnalo che la compensazione come sopra concessa per i crediti eccedenti i cinque obbligatori previsti per l’anno 2020, sia sul periodo pregresso (triennio 2017/2019) sia sull’anno 2021, verrà attribuita automaticamente dal sistema, senza necessità di presentare istanza all’Ordine.

Da ultimo, accludo le FAQ predisposte in argomento dal Consiglio Nazionale Forense.

Con saluti cordiali

il Commissario straordinario

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

 

Reggio Emilia, 6 aprile 2021

(Circolare n. 32/cs/2021)

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