Patrocinio a spese dello Stato mediazione e negoziazione assistita

Vi informiamo che il Ministero della Giustizia ha sviluppato la piattaforma digitale per la gestione delle richieste relative al patrocinio a spese dello Stato in ambito stragiudiziale.

L’Avvocato che abbia assistito una parte non abbiente, con esito positivo, in una mediazione o in una negoziazione assistita è tenuto a richiedere un parere di congruità al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente, utilizzando l’applicativo “istanza patrocinio stragiudiziale” all’interno del Portale del Ministero : lsg.giustizia.it.

Ricordiamo che il patrocinio a spese dello Stato è assicurato alla parte non abbiente  anche nel procedimento di mediazione limitatamente ai  soli casi previsti dall’art. 5, comma 1, D.lgs 28/2010 e,  per quanto riguarda le procedure di negoziazione assistita,nei soli casi previsti dall’art. 3, comma 1, D.L. 132/2014. 

L’istanza di liquidazione, di cui si richiede il parere di congruità all’Ordine competente per territorio, dovrà essere redatta rispettando gli importi indicati nella tabella n. 25 bis allegata al D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, ridotti della metà (V. art. 4, comma 1 D.M.del 01 agosto 2023).

Si pubblica il “Manuale Utente” che può essere consultato anche sul sito del Ministero della Giustizia.

Avv. Floriano Nizzi 

(Referente commissione patrocinio a spese dello Stato e difese d’ufficio)”

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