Accesso civico

L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Accesso atti

In  caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, della Legge 241/90 individuato nella persona del VICE PRESIDENTE del Consiglio dell’Ordine.

Per il dettaglio del procedimento si rinvia all’apposito Regolamento di seguito allegato.

  • Pubblicato il: 20/06/2023 14:45
  • Ultimo aggiornamento: 08/02/2024 12:07

Documenti allegati

 

  • Pubblicato il: 05/06/2023 10:06
  • Ultimo aggiornamento: 23/05/2024 12:03