Criteri e modalità
Dlgs 33/2013 – Articolo 26, comma 1 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Criteri e modalità
In riferimento alle sponsorizzazioni da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, la disciplina delle erogazioni pubbliche (D. Lgs. N. 33/2013) prevede obblighi di trasparenza sugli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (articolo 26 e 27) e pertanto obbliga l’Ente a raccogliere l’idonea documentazione al fine di rendicontare l’importo.
Tali nuovi obblighi sono stati introdotti, per gli Ordini professionali, a decorrere dal 2018.