OIV

Articolo 10, comma 8, lettera c – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: Amministrazione trasparente
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

OIV

Gli Ordini professionali non sono tenuti a dotarsi dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) secondo quanto disposto dal D.L. 101/2013 convertito nella L. 125/2013 all’art. 2 comma 2 bis.

Le attestazioni OIV o strutture analighe sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sono redatte dall’RPCT.

  • Pubblicato il: 20/06/2023 12:01
  • Ultimo aggiornamento: 21/05/2024 12:22