Permanenza e inserimento nelle liste dei difensori d’ufficio

Permanenza e inserimento nelle liste dei difensori d’ufficio

Si rammenta a tutti i colleghi che sono già iscritti nell’elenco unico nazionale tenuto dal CNF e che intendono chiedere la permanenza, che, entro il 31 dicembre 2018, deve essere presentate la relativa domanda mediante la piattaforma dedicata (https://gdu.consiglionazionaleforense.it) utilizzando il modulo in formato WORD predisposto dal CNF (Modulo dichiarazione sostitutiva di certificazione iscrizione e permanenza elenco difensori ufficio- formato word) da compilare auspicabilmente a computer (al fine di evitare errori nelle indicazioni dei dati).

Il termine sopra indicato è perentorio e il mancato rispetto comporterà la cancellazione dall’elenco.

Le domande di inserimento possono invece essere inoltrate in qualsiasi momento utilizzando la medesima piattaforma e il medesimo modulo in formato WORD.

Per poter accedere al programma è necessario possedere una smart card o una chiavetta con firma digitale e servizi informatici.

L’istanza dovrà contenere la prova dell’esercizio continuativo dell’attività nel settore penale relativamente all’anno in cui la domanda viene presentata consistente nella partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno 10 udienze (dibattimentali o camerali) escluse quelle di mero rinvio o quelle di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o aperto il dibattimento, con il limite di non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 co. 4 c.p.p. e non più di tre udienze davanti al G.d.P..

La partecipazione alle udienze dovrà essere attestata mediante autocertificazione contenente i seguenti dati:

  1. Numero di ruolo (RGNT, RG TRIB, RG GIP, ecc.)
  2. Autorità Giudiziaria
  3. Data dell’udienza
  4. Attività svolta in udienza
  5. Iniziali della parte assistita
  6. Veste nella quale è stato esercitato il patrocinio (difensore di fiducia, d’ufficio ex art. 97 co. 1 o 97 co. 4, sostituto processuale ex art. 102)

Sia per la richiesta di permanenza che per quella di inserimento, i richiedenti devono autocertificare l’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 11 della legge 247/2012 con riferimento all’anno precedente a quello in cui è fatta la richiesta.

Per ogni approfondimento o dubbio, si raccomanda la consultazione del regolamento adottato dal CNF nella seduta del 22.5.2015 ( Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio (modificato il 21 gennaio 2017)) e delle linee guida approvate il 30.11.2016 ( Linee guida nazionali interpretative per l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa d’ufficio – approvate il 30 novembre 2016)

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