Mediazione
La Mediazione
Dal 20 settembre 2013 il tentativo di mediazione è un passaggio obbligatorio (condizione di procedibilità) prima di iniziare un giudizio davanti all’autorità giudiziaria in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
La “mediaconciliazione”, disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e dal D.M. Giustizia 4 marzo 2010, n. 180, è un procedimento di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili, alternativo al processo civile.
Il legislatore definisce la mediazione come: «l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art.1, lett. a), D.Lgs. n. 28/2010)»
L’azione giudiziaria può tuttavia essere liberamente introdotta, indipendentemente dalla matera di cui si tratta:
- nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’art. 667 c.p.c.;
- nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696 bis c.p.c;
- nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703, terzo comma, c.p.c.;
- nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
- nei procedimenti in camera di consiglio;
- nell’azione civile esercitata nel processo penale.
La condizione di procedibilità della domanda, costituita dalla mediazione, si considera avverata anche se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo (art. 5, comma 2 bis).
La Mediazione delegata è il caso in cui il giudice, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o prima della discussione della causa, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della controversia, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, dispone l’esperimento del procedimento di mediazione: anche in tal caso, il tentativo di mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Segreteria organismo di mediazione tel. 0522 276351
Ricordiamo che è possibile trovare la modulistica della Mediazione nella sezione “modulistica” alla voce Mediazione
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